Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma del sistema dell'accisa, come definita ai sensi dell'articolo 2, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede alla riforma del sistema dell'accisa assicurandone l'efficienza, l'ottimalità e la semplificazione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;

          b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata ai consumi, che consenta la riduzione della sua incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;

          c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

          d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti nonché delle esigenze territoriali di approvvigionamento;

 

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          e) previsione di nuove figure di responsabili in solido per il pagamento dell'accisa;

          f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;

          g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione delle agevolazioni stesse nell'ambito di quote di tributi ad essi assegnate ovvero di trasferimenti finanziari dello Stato in loro favore;

          h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;

          i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

          l) coordinamento dell'attività di controllo posta in essere dai diversi soggetti competenti.